VISITE DOMICILIARI

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 41646/2001La visita domiciliare a un paziente da parte del medico di medicina generale è dovuta solo se il paziente non è trasportabile. Il concetto d’ intrasportabile è distinto dal concetto di urgenza e deve essere dichiarato con un giudizio ex post dal medico dopo la visita al paziente. Non integra gli estremi del reato di cui all'art. 318 codice penale in tema di corruzione per un atto d'ufficio il pagamento di una visita domiciliare per un paziente non trasportabile.Le visite domiciliari a scopo diagnostico o terapeutico rientrano tra i compiti del medico di base.l’attività del medico si svolge presso il proprio studio. Per cui la visita domiciliare è un’eccezione la cui richiesta, secondo la legge, è legittima solo in caso di “NON TRASFERIBILITÀ” dell’ammalato.

Le visite a domicilio devono essere compiute in giornata, se richieste entro le 10:00 di mattina, o entro le 12:00 del giorno dopo, se richieste oltre le 10:00 del mattino.la Suprema Corte chiarisce: quando la visita a domicilio non è indispensabile, assume i connotati di una visita “privata”, che il medico effettua da libero professionista a pagamento, non rientrando tra le prestazioni in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.Secondo cassazione: Il termine di non trasferibilità solo quando "lo spostamento può causare rischi gravi per la salute o creare condizioni di vita particolarmente penose". Se non c'è un'urgenza, la visita a domicilio va pagata.Le visite domiciliari sono gratuite per:     
Pazienti non trasportabili 
Pazienti ADI e ADP (accessi se autorizzati e pagati dall’ A.T.S. di Brescia).       

 Riferimenti:  
Art. 36, c. 5, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni. 
Art. 45, c. 2, lettera S, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni. 
Art. 47, c.1, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni. 
Art. 47, c. 6, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni. 
Art. 47. c. 7, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni. 
Cass. sent. n. 41646/01.  

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